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BVGE 2022 VII/4

BVGE 2022 VII/4

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-06 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni non presuppone che l'interessato sia già stato colpito da un divieto d'entrata in precedenza (consid. 9.4 e 9.5).

E. 2 Per poter pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni la fattispecie si deve contraddistinguere per la presenza di circostanze straordinarie (consid. 9.5 e 12.1).

E. 3 La recidiva penale e la reiterazione di reati non analoghi posso- no giustificare, in caso di circostanze straordinarie, la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1).

E. 4 L'assenza di recidiva penale o di reiterazione di reati non analoghi non esclude, in caso di circostanze straordinarie, la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1).

E. 5 A la différence de l'expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans, la durée d'une interdiction d'entrée de quinze ans ou plus et jusqu'à vingt ans doit être fixée en application du principe de la proportionnalité (consid. 9.4 et 12.1). A. (di seguito: ricorrente), cittadino italiano nato nel 1969, celibe, senza figli, ha vissuto prevalentemente in Italia, rendendo di tanto in tanto visita a sua madre in Ticino, dove si era trasferita nel 2012. Egli ha pure lavorato in Ticino come allenatore di pallavolo e di tennis da tavolo, ed ha inoltre intrapreso la formazione di massaggiatore medico nel 2014, senza concluderla. Egli non è mai stato titolare di un permesso di soggiorno svizzero. Prima di giungere in Svizzera, il ricorrente ha interessato più volte la giustizia penale italiana. Nel 2003 gli è stata inflitta una pena di un anno e sei mesi con la condizionale per violenza sessuale nei confronti di un minore di quattordici anni. Nel 2005 ha subito una condanna ad una pena di due mesi e venti giorni per detenzione illegale di armi e munizioni, nonché di quattro anni e otto mesi per violenza sessuale commessa in due occasioni nei confronti di un quattordicenne e di un sedicenne, come pure per detenzione di materiale pornografico, e gli è stata nel contempo revocata la sospensione condizionale della pena pronunciata nel 2003. Il 2 dicembre 2016, la Corte delle assise criminali (CAC) di Lugano ha condannato il ricorrente alla pena detentiva di sette anni per avere commesso, su un minore, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e ripetuti atti sessuali con fanciulli, come pure ripetuta pornografia, ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, nonché ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Il 7 febbraio 2018, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha confermato la pena detentiva di sette anni pronunciata dalla CAC. La sentenza della CARP è cresciuta in giudicato il 17 luglio 2018. Il 21 gennaio 2020, con riferimento alla sentenza della CARP, l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha ordinato l'allontana- mento del ricorrente dalla Svizzera e segnalato il caso alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per l'emanazione di un divieto d'entra- ta. Il 13 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMCT. Il 17 marzo 2020, la SEM ha emanato nei confronti del ricorrente un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido immediatamente e fino al 16 marzo 2040 (venti anni). Il 2 giugno 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione della SEM. Il 6 dicembre 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Dai considerandi: 9.4Ora, se si considera che, nel sistema dell'espulsione penale obbligatoria (art. 66a e art. 66b CP), l'esistenza di una prima espulsione è una condizione necessaria per pronunciare la (nuova) espulsione di venti anni in caso di recidiva, e ciò senza alcuna disamina della fattispecie sotto il profilo del principio di proporzionalità, non si può che osservare che la LStrI (RS 142.20) non contempla alcuna simile restrizione dell'applicabilità del principio di proporzionalità, ma comanda alla SEM, al contrario, di tenere conto " in particolare della situazione personale dello straniero " (art. 96 cpv. 1 LStrI). Ciò si rispecchia pure nel fatto che, se intende rinunciare eccezionalmente ad emanare un divieto d'entrata o se intende sospenderlo, la SEM deve eseguire preliminarmente una ponderazione tra gli interessi pubblici e gli interessi privati dell'interessato (cfr. art. 67 cpv. 5 LStrI, con la nota a piè di pagina n. 154 che rinvia alla RU 2016 2329 e al FF 2013 5163). Così, pur avendo riguardo ai motivi della scelta del legislatore in ambito penale, il Tribunale amministrativo federale non intravede ragioni convincenti per trasporre, in modo analogico, il sistema dell'espulsione penale, che non è scevro di problematicità (...), nel sistema della LStrI, senza contare che il detto sistema è il risultato della concretizzazione di un'iniziativa popolare che né l'Assemblea federale, né il Consiglio federale si sono affrettati ad applicare proprio a causa della sua problematicità (dall'accettazione dell'iniziativa popolare all'entrata in vigore degli art. 66a e 66b CP sono passati quasi sei anni). Peraltro, se il legislatore federale avesse voluto generalizzare il sistema dell'espulsione penale e trapiantarlo nella LStrI, non vi sono motivi per credere che non l'avrebbe (già) fatto. 9.5Benché il Tribunale amministrativo federale si sia fin qui ispirato, mutatis mutandis, alla prassi vigente per le espulsioni penali, le considerazioni sopraesposte, che evidenziano l'intenzione del legislatore di applicare pienamente il principio di proporzionalità in ambito LStrI, devono indurre a superare questa giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 282 consid. 4.2; 136 III 6 consid. 3, nonché DTAF 2018 VII/4 consid. 6), del resto non consolidata, relativa ai divieti d'entrata ventennali, laddove essa afferma che " pour admettre une récidive suite au prononcé d'une interdiction d'entrée, la personne concernée doit avoir fait l'objet d'une mesure antérieure tendant à la garder éloignée du territoire helvétique durant une période déterminée " (sentenza del TAF F-2195/2017 del 26 luglio 2018, a cinque giudici, consid. 6.1.2). Al di fuori di questo contesto, dove la recidiva in ambito LStrI è stata vincolata all'esistenza di un divieto d'entrata anteriore (recidiva " amministrativa "), il Tribunale amministrativo federale aveva già avuto modo di stabilire che è comunque possibile pronunciare un divieto d'entrata di venti anni se sussistono " circostanze straordinarie ", sottolineando, in relazione ad un ricorrente " [qui] n'a pas récidivé " (niente recidiva " penale ") dopo essere stato allontanato dalla Svizzera soltanto una volta (niente recidiva " amministrativa "), che " il appert qu'une durée supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances extraordinaires " (sentenza del TAF F-1601/2015 del 28 novembre 2016 consid. 7.1). In ogni modo, non è tanto l'esistenza di un divieto d'entrata anteriore in sé, che potrebbe d'altronde anche non essere stato emanato per una ragione od un'altra, quanto l'esistenza della recidiva penale o della reiterazione penale che è determinante, insieme al rischio di recidiva o di reiterazione, per la valutazione della minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblici, e dunque per la commisurazione della durata dei divieti d'entrata come provvedimenti di mera natura amministrativa. 10.-12.(...) 12.1 Di natura indeterminata, la nozione di " circostanze straordinarie " è suscettibile di designare molteplici situazioni fattuali. In proposito va osservato che la sentenza F-1601/2015 non ne ha dato alcuna definizione. Ciò premesso, il Tribunale amministrativo federale considera che le " circostanze straordinarie " possono essere delimitate, perlomeno in parte, mutuando diversi criteri applicati usualmente nel diritto penale (cfr., in questo senso, la DTF 139 II 121 consid. 6.3 [...]). Esse possono così rapportarsi, segnatamente, alla persona dell'autore (per esempio, volontà o meno di emendarsi, capacità o meno di empatia, accessibilità cognitiva o meno alle necessarie terapie in caso di turba psichica di notevole gravità), al suo modo di operare (per esempio, con crudeltà o meno, con inganno o meno, con una mancanza particolare di scrupoli, in modo sistematico o saltuario), alla natura speciale del bene giuridico leso (per esempio, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale di persone particolarmente bisognose di protezione come i bambini [...]), ma la loro caratterizzazione, in quanto circostanze che escono dall'ordinario, dipende in definitiva dalle specificità del caso in esame. Come circostanza aggravante del reato, la recidiva penale può giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (...), se si inserisce in un contesto di ulteriori circostanze che devono essere qualificate come straordinarie, essendo precisato che la durata definitiva del divieto d'entrata soggiace comunque, a differenza di quanto previsto all'art. 66b cpv. 1 CP per l'espulsione penale (...), all'esame della sua conformità al principio di proporzionalità. Anche le fattispecie senza recidiva penale non escludono la possibilità di emanare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni, ma soltanto nella misura in cui sono contraddistinte da circostanze straordinarie (cfr. consid. 9.5).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2022 VII/4 Estratto della decisione della Corte VI nella causa A. contro Segretaria di Stato della migrazione F-2885/2020 del 6 dicembre 2022 Divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni. Espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni. Ordine e sicurezza pubblici. Circostanze straordinarie. Recidiva penale e reiterazione di reati non analoghi. Principio di proporzionalità. Art. 67 cpv. 2 lett. a, art. 67 cpv. 3 e cpv. 5, art. 96 cpv. 1 LStrI. Art. 66a, art. 66b CP. Art. 5 par. 1 allegato I ALC.

1. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni non presuppone che l'interessato sia già stato colpito da un divieto d'entrata in precedenza (consid. 9.4 e 9.5).

2. Per poter pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni la fattispecie si deve contraddistinguere per la presenza di circostanze straordinarie (consid. 9.5 e 12.1).

3. La recidiva penale e la reiterazione di reati non analoghi posso- no giustificare, in caso di circostanze straordinarie, la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1).

4. L'assenza di recidiva penale o di reiterazione di reati non analoghi non esclude, in caso di circostanze straordinarie, la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1).

5. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la durata di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni è fissata in applicazione del principio di proporzionalità (consid. 9.4 e 12.1). Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren. Automatische obligatorische Landesverweisung von zwanzig Jahren. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ausserordentliche Umstände. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit. Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Art. 67 Abs. 2 Bst. a, Art. 67 Abs. 3 und Abs. 5, Art. 96 Abs. 1 AIG. Art. 66a, Art. 66b StGB. Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA.

1. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren setzt ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nicht voraus, dass gegen den Betroffenen bereits ein Einreiseverbot verhängt worden ist (E. 9.4 und 9.5).

2. Für ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren müssen ausserordentliche Umstände vorliegen (E. 9.5 und 12.1).

3. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit können bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren rechtfertigen (E. 12.1).

4. Das Fehlen von Rückfälligkeit oder wiederholter Straffälligkeit schliesst es nicht aus, bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von fünfzehn bis zwanzig Jahren zu verhängen (E. 12.1).

5. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren darf die Dauer eines Einreiseverbots von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nur in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips festgesetzt werden (E. 9.4 und 12.1). Interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans. Expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans. Ordre et sécurité publics. Circonstances extraordinaires. Récidive pénale et réitération d'infractions non analogues. Principe de la proportionnalité. Art. 67 al. 2 let. a, art. 67 al. 3 et al. 5, art. 96 al. 1 LEI. Art. 66a, art. 66b CP. Art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

1. A la différence de l'expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans, le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans ne présuppose pas que l'intéressé ait déjà précédemment fait l'objet d'une interdiction d'entrée (consid. 9.4 et 9.5).

2. Pour prononcer une interdiction d'entrée pour une durée de plus de quinze ans et jusqu'à vingt ans, la cause doit présenter des circonstances extraordinaires (consid. 9.5 et 12.1).

3. La récidive pénale et la réitération d'infractions non analogues peuvent justifier, en présence de circonstances extraordinaires, le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans (consid. 12.1).

4. L'absence de récidive pénale ou de réitération d'infractions non analogues n'exclut pas, en présence de circonstances extraordinaires, la possibilité de prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à quinze ans et jusqu'à vingt ans (consid. 12.1).

5. A la différence de l'expulsion pénale obligatoire automatique de vingt ans, la durée d'une interdiction d'entrée de quinze ans ou plus et jusqu'à vingt ans doit être fixée en application du principe de la proportionnalité (consid. 9.4 et 12.1). A. (di seguito: ricorrente), cittadino italiano nato nel 1969, celibe, senza figli, ha vissuto prevalentemente in Italia, rendendo di tanto in tanto visita a sua madre in Ticino, dove si era trasferita nel 2012. Egli ha pure lavorato in Ticino come allenatore di pallavolo e di tennis da tavolo, ed ha inoltre intrapreso la formazione di massaggiatore medico nel 2014, senza concluderla. Egli non è mai stato titolare di un permesso di soggiorno svizzero. Prima di giungere in Svizzera, il ricorrente ha interessato più volte la giustizia penale italiana. Nel 2003 gli è stata inflitta una pena di un anno e sei mesi con la condizionale per violenza sessuale nei confronti di un minore di quattordici anni. Nel 2005 ha subito una condanna ad una pena di due mesi e venti giorni per detenzione illegale di armi e munizioni, nonché di quattro anni e otto mesi per violenza sessuale commessa in due occasioni nei confronti di un quattordicenne e di un sedicenne, come pure per detenzione di materiale pornografico, e gli è stata nel contempo revocata la sospensione condizionale della pena pronunciata nel 2003. Il 2 dicembre 2016, la Corte delle assise criminali (CAC) di Lugano ha condannato il ricorrente alla pena detentiva di sette anni per avere commesso, su un minore, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e ripetuti atti sessuali con fanciulli, come pure ripetuta pornografia, ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, nonché ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Il 7 febbraio 2018, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha confermato la pena detentiva di sette anni pronunciata dalla CAC. La sentenza della CARP è cresciuta in giudicato il 17 luglio 2018. Il 21 gennaio 2020, con riferimento alla sentenza della CARP, l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) ha ordinato l'allontana- mento del ricorrente dalla Svizzera e segnalato il caso alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per l'emanazione di un divieto d'entra- ta. Il 13 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dell'UMCT. Il 17 marzo 2020, la SEM ha emanato nei confronti del ricorrente un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valido immediatamente e fino al 16 marzo 2040 (venti anni). Il 2 giugno 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo l'annullamento della decisione della SEM. Il 6 dicembre 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. Dai considerandi: 9.4Ora, se si considera che, nel sistema dell'espulsione penale obbligatoria (art. 66a e art. 66b CP), l'esistenza di una prima espulsione è una condizione necessaria per pronunciare la (nuova) espulsione di venti anni in caso di recidiva, e ciò senza alcuna disamina della fattispecie sotto il profilo del principio di proporzionalità, non si può che osservare che la LStrI (RS 142.20) non contempla alcuna simile restrizione dell'applicabilità del principio di proporzionalità, ma comanda alla SEM, al contrario, di tenere conto " in particolare della situazione personale dello straniero " (art. 96 cpv. 1 LStrI). Ciò si rispecchia pure nel fatto che, se intende rinunciare eccezionalmente ad emanare un divieto d'entrata o se intende sospenderlo, la SEM deve eseguire preliminarmente una ponderazione tra gli interessi pubblici e gli interessi privati dell'interessato (cfr. art. 67 cpv. 5 LStrI, con la nota a piè di pagina n. 154 che rinvia alla RU 2016 2329 e al FF 2013 5163). Così, pur avendo riguardo ai motivi della scelta del legislatore in ambito penale, il Tribunale amministrativo federale non intravede ragioni convincenti per trasporre, in modo analogico, il sistema dell'espulsione penale, che non è scevro di problematicità (...), nel sistema della LStrI, senza contare che il detto sistema è il risultato della concretizzazione di un'iniziativa popolare che né l'Assemblea federale, né il Consiglio federale si sono affrettati ad applicare proprio a causa della sua problematicità (dall'accettazione dell'iniziativa popolare all'entrata in vigore degli art. 66a e 66b CP sono passati quasi sei anni). Peraltro, se il legislatore federale avesse voluto generalizzare il sistema dell'espulsione penale e trapiantarlo nella LStrI, non vi sono motivi per credere che non l'avrebbe (già) fatto. 9.5Benché il Tribunale amministrativo federale si sia fin qui ispirato, mutatis mutandis, alla prassi vigente per le espulsioni penali, le considerazioni sopraesposte, che evidenziano l'intenzione del legislatore di applicare pienamente il principio di proporzionalità in ambito LStrI, devono indurre a superare questa giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 282 consid. 4.2; 136 III 6 consid. 3, nonché DTAF 2018 VII/4 consid. 6), del resto non consolidata, relativa ai divieti d'entrata ventennali, laddove essa afferma che " pour admettre une récidive suite au prononcé d'une interdiction d'entrée, la personne concernée doit avoir fait l'objet d'une mesure antérieure tendant à la garder éloignée du territoire helvétique durant une période déterminée " (sentenza del TAF F-2195/2017 del 26 luglio 2018, a cinque giudici, consid. 6.1.2). Al di fuori di questo contesto, dove la recidiva in ambito LStrI è stata vincolata all'esistenza di un divieto d'entrata anteriore (recidiva " amministrativa "), il Tribunale amministrativo federale aveva già avuto modo di stabilire che è comunque possibile pronunciare un divieto d'entrata di venti anni se sussistono " circostanze straordinarie ", sottolineando, in relazione ad un ricorrente " [qui] n'a pas récidivé " (niente recidiva " penale ") dopo essere stato allontanato dalla Svizzera soltanto una volta (niente recidiva " amministrativa "), che " il appert qu'une durée supérieure à 15 ans ne saurait être prononcée que dans des circonstances extraordinaires " (sentenza del TAF F-1601/2015 del 28 novembre 2016 consid. 7.1). In ogni modo, non è tanto l'esistenza di un divieto d'entrata anteriore in sé, che potrebbe d'altronde anche non essere stato emanato per una ragione od un'altra, quanto l'esistenza della recidiva penale o della reiterazione penale che è determinante, insieme al rischio di recidiva o di reiterazione, per la valutazione della minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblici, e dunque per la commisurazione della durata dei divieti d'entrata come provvedimenti di mera natura amministrativa. 10.-12.(...) 12.1 Di natura indeterminata, la nozione di " circostanze straordinarie " è suscettibile di designare molteplici situazioni fattuali. In proposito va osservato che la sentenza F-1601/2015 non ne ha dato alcuna definizione. Ciò premesso, il Tribunale amministrativo federale considera che le " circostanze straordinarie " possono essere delimitate, perlomeno in parte, mutuando diversi criteri applicati usualmente nel diritto penale (cfr., in questo senso, la DTF 139 II 121 consid. 6.3 [...]). Esse possono così rapportarsi, segnatamente, alla persona dell'autore (per esempio, volontà o meno di emendarsi, capacità o meno di empatia, accessibilità cognitiva o meno alle necessarie terapie in caso di turba psichica di notevole gravità), al suo modo di operare (per esempio, con crudeltà o meno, con inganno o meno, con una mancanza particolare di scrupoli, in modo sistematico o saltuario), alla natura speciale del bene giuridico leso (per esempio, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale di persone particolarmente bisognose di protezione come i bambini [...]), ma la loro caratterizzazione, in quanto circostanze che escono dall'ordinario, dipende in definitiva dalle specificità del caso in esame. Come circostanza aggravante del reato, la recidiva penale può giustificare la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (...), se si inserisce in un contesto di ulteriori circostanze che devono essere qualificate come straordinarie, essendo precisato che la durata definitiva del divieto d'entrata soggiace comunque, a differenza di quanto previsto all'art. 66b cpv. 1 CP per l'espulsione penale (...), all'esame della sua conformità al principio di proporzionalità. Anche le fattispecie senza recidiva penale non escludono la possibilità di emanare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni, ma soltanto nella misura in cui sono contraddistinte da circostanze straordinarie (cfr. consid. 9.5).